Recesso anticipato locazione, la consegna delle chiavi non è sufficiente

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Il conduttore, ossia colui che riceve l’immobile in locazione, può recedere anticipatamente dall’affitto per gravi ragioni ed eventuali condizioni consentite nel contratto di affitto. In entrambi i casi, è necessario dare comunicazione per iscritto (con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata) della volontà di recesso al padrone di casa con un preavviso di almeno 6 mesi. Non è possibile la semplice restituzione delle chiavi di casa.

L’inquilino può lasciare la casa prima della scadenza dell’affitto solo dimostrando che sia sopravvenuta una causa a lui non addebitabile e non prevedibile al momento della firma del contratto. Anche in presenza di giusta causa è necessario un preavviso di sei mesi durante i quali i canoni vanno regolarmente corrisposti. Le parti, tuttavia, potrebbero accordarsi per chiudere prima il rapporto. L’accordo, però, deve essere espresso e, preferibilmente, scritto.

La semplice restituzione delle chiavi di casa al locatore non consente di smettere di pagare le residue mensilità, anche se quest’ultimo le ha accettate. Il locatore, infatti, pur avendo ricevuto le chiavi dell’immobile potrebbe ugualmente agire e notificare all’ex inquilino un decreto ingiuntivo.

La Cassazione (sentenza n. 6467/2017) ha stabilito che la consegna delle chiavi prima della scadenza dell’affitto e l’accettazione del proprietario dell’appartamento non sono sinonimo di reciproca accettazione della risoluzione del contratto e di rinuncia, da parte del locatore, dei canoni dovuti per il periodo di preavviso che la legge prevede, in capo al conduttore, in caso di recesso dal contratto.

Come evidenziato da La legge per tutti, per poter liberare definitivamente l’inquilino dall’obbligo di pagamento non è sufficiente la messa a disposizione materiale dell’immobile, ma anche che questo sia libero da arredi e che il padrone di casa abbia espressamente esonerato l’inquilino dall’obbligo del versamento dei canoni residui.

Con la sentenza n. 15769/2015, già in passato la Suprema Corte ha chiarito che la rinuncia ai canoni relativi al periodo di preavviso non può desumersi dal semplice silenzio del locatore, ma deve risultare da atti o comportamenti inequivocabili; tale non è la mera accettazione delle chiavi inidonea, di per sé sola, a dimostrare la rinuncia del locatore al pagamento del corrispettivo per l’intera durata del preavviso al quale avrebbe avuto diritto per legge.

Ma se l’inquilino dimostra che, nel periodo del preavviso di sei mesi, l’appartamento è stato comunque dato in affitto e che pertanto il locatore non ha subito alcun danno, non è tenuto a corrispondere dette somme. In caso contrario, bisognerebbe sempre farsi firmare una liberatoria dal padrone di casa, all’atto della consegna delle chiavi, con cui questi rinuncia espressamente ai canoni futuri.

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